Art. 74
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[1]Divisione di rendite (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 47)
[2]I titoli al nome di piu' persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione puo' essere eseguita sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove si tratti di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune. Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari e' consegnato allo stesso richiedente. Ove tali quote siano interiori al minimo iscrivibile o lascino frazioni non iscrivibili, si provvede nel modo stabilito nel terzo comma dell'art. 26.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva