Art. 80
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[1]Consegna di titoli e valori (Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]La consegna alle parti interessate del titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle sezioni di Tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata. A richiesta della parte la consegna puo' essere fatta anche a mezzo, degli uffici postali, senza limiti di somma, se trattasi di titoli nominativi, e sino alla concorrenza di complessive lire centomila, ove si tratti di titoli al portatore e di pagamento di somme.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva