Art. 80

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[1]Consegna di titoli e valori (Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

[2]La consegna alle parti interessate del titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle sezioni di Tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata. A richiesta della parte la consegna puo' essere fatta anche a mezzo, degli uffici postali, senza limiti di somma, se trattasi di titoli nominativi, e sino alla concorrenza di complessive lire centomila, ove si tratti di titoli al portatore e di pagamento di somme.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art80 · fonte su Normattiva