Art. 81

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[1]Consegna di titoli e valori tramite gli uffici postali (Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 2 Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

[2]Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento consegnati dalla Lezione di Tesoreria provinciale alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore. La Direzione provinciale delle poste provvede, quindi, a mezzo dell'ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e al pagamento, delle: somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, nonche' alla restituzione della ricevuta medesima alla sezione di Tesoreria provinciale.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art81 · fonte su Normattiva