Art. 82
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[1]Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli (Testo unico 17 luglio 1910, n. 636, art. 73 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'art. 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva