Art. 87

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Tassa di concessione governativa (Legge 15 marzo 1950, n. 186, articoli 2 e - Testo unico 1 marzo 1961, n. 121, tabella allegato A, n. 202 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

[2]Sono esenti dalla tassa di concessione governativa:

  • a)le ricevute per il deposito dei titoli, di qualsiasi importo, presentati per le operazioni di tramutamento al nome, di trasferimento, di trasporto di pagamento degli interessi da una Tesoreria ad un'altra di rinnovazione di certificati nominativi per esaurimento dei tagliandi di ricevuta o del foglio di compartimenti, e di riunione di titoli al portatore e nominativi in altri di importo superiore;
  • b)le ricevute rilasciate per il tramutamento dei titoli in cui sono investiti i capitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;
  • c)le ricevute per il deposito dei titoli presentati per operazioni che dipendono da esigenze dell'Amministrazione;
  • d)le ricevute per il deposito di titoli presentati per operazioni diverse da quelle indicate alle lettere: -a), 6) e e), limitatamente ai singoli titoli d'importo non superiore alle lire cinquantamila di capitale nominale. Tale esenzione non compete per le operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, qualunque sia l'ammontare di essi.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art87 · fonte su Normattiva