Art. 88
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[1]Esenzione da registrazione (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 51 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]Sono esenti da registrazione, salvo quanto e' previsto in nota all'art. 3 della Tariffa, allegato D del testo di legge del registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i titoli di debito pubblico, le cedole ed i tagliandi di ricevuta ad essi relativi, i mandati e gli ordini di pagamento e di consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti ed i tramutamenti dei titoli effettuati in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma del presente testo unico.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva