Art. 89

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[1]Esenzione da diritti consolari (Legge 15 marzo 1950, n. 186, art. 3)

[2]Gli atti e i documenti redatti all'estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art89 · fonte su Normattiva