Art. 89
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[1]Esenzione da diritti consolari (Legge 15 marzo 1950, n. 186, art. 3)
[2]Gli atti e i documenti redatti all'estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva