Art. 92

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[1]Facilitazioni in sede di rinnovazione (Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 14 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

[2]In sede di rinnovazione di titoli nominativi, anche in dipendenza di operazioni finanziarie, le indicazioni del luogo e della data di nascita degli interessati, per gli effetti della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, vengono fornite dall'esibitore nella domanda, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art92 · fonte su Normattiva