Art. 93
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004. Leggi il testo vigente →
[1]Termini di prescrizione e di decadenza (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 49)
[2]I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli 46, 50, 69, 70 e 72 decorrono dal 14 settembre 1957, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 752, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva