Art. 93

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[1]Termini di prescrizione e di decadenza (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 49)

[2]I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli 46, 50, 69, 70 e 72 decorrono dal 14 settembre 1957, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 752, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.

Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art93 · fonte su Normattiva