Art. 94
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[1](Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 52 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]Le disposizioni del presente testo unico si applicano a tutti i prestiti iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.
Testo vigente dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva