Art. 10
[1]Modalita' di tenuta del Registro delle assicurazioni
[2](articolo 7 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Per il registro prescritto dall'articolo 7 si osservano le norme stabilite dall'articolo 2215 del codice civile. La vidimazione del registro e' esente da tassa di concessione governativa. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, puo' consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo 7 sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.
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