Art. 18
[1]Sentenze delle autorita' giudiziarie e degli arbitri stranieri
[2](articolo 19 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorita' giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1 e 4 se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sanzione.
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