Art. 20
[1]Responsabilita'
[2](articolo 21 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte e sanzioni stabilite dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ((di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)) nonche' per l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute. 2. Per i contratti di assicurazione stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte e sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ((, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173)), sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolto attivita' d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. E' fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 3. Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e' solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte e sanzioni, la ditta o persona per conto della quale e' fatta l'assicurazione.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva