Art. 25
[1]Soggetti d'imposta
[2](articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui alla tariffa di cui all'allegato 2 ovvero esercita case da gioco. 2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge a un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.
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