Art. 28-bis

[1](( Imponibili medi

[2](articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)))

[3]1. ((L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

  • a)per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive e accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
  • b)per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.)) 2. ((Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui al comma 1, lettera a), la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati a un importo non superiore a euro 25.822,84.)) 3. ((E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art28bis · fonte su Normattiva