Art. 374
[1]transitorie (articolo 4, comma 1, lettera g), decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; articolo 13, commi da 2 a 5, decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142; ((articolo 6, comma 3)), e articolo 13, decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192)
[2]1. Per le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti di cui all'articolo 96, commi 1 e 4, gia' posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il requisito di cui allo stesso articolo 96, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; per quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986 come modificate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il medesimo requisito sussiste se ne e' effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta. 2. L'articolo 105, comma 5, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 96 del predetto testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. 3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui all'articolo 105, comma 4:
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