Art. 32
[1]Titoli di accesso gratuiti
[2](articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Per le attivita' previste dal presente titolo che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti e i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti. 2. Per le attivita' a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone. 3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attivita', senza una capienza determinata le percentuali di cui ai commi 1 e 2 vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati. 4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento. 5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi da 1 a 4 non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.
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