Art. 36
[1]Divieto di applicare soprapprezzi
[2](articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Non e' consentito richiedere sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attivita' alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva