Art. 42
[1]Imposta sul trasferimento della proprieta' di azioni e altri strumenti partecipativi
[2](articolo 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012)
[3]1. Il trasferimento della proprieta' di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da societa' residenti nel territorio dello Stato, nonche' di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, e' soggetto a un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'((aliquota dello 0,4 per cento)) sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al primo periodo anche il trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprieta' avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprieta' di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia inferiore a 500 milioni di euro. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2025, n. 199
3con decorrenza dal 1 gennaio 2026
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 31) che la presente modifica si applica ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva