Art. 5
[1]Determinazione dell'imposta
[2](articolo 4 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute proporzionalmente ((per ogni centesimo di euro)) di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, ((in Italia o all'estero, sia pagato o)) altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorche' questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore. 2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrita' con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni. 3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile e' costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al comma 2 che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del codice civile.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva