Art. 53
[1]Pagamento del canone per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica
[2](articolo 3 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
[3]1. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unitario di cui ((all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33)). Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva