Art. 58
[1]Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico (articolo 27 ((, commi primo, secondo e quarto,)) del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
[2]1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, e' stabilito in ragione di anno solare ed e' determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la societa' concessionaria. 2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla societa' concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). 4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56 e 57 e ((dell'articolo 332 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)).
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva