Art. 85
[1]Modalita' di pagamento
[2](articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972; articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005) 1. Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa tariffa di cui all'allegato 4:
- a)in modo ordinario con versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- b)in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme;
- c)negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa. 2. Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo' essere variato il modo di pagamento stabilito nella tariffa. 4. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, e' pagata con le modalita' telematiche ((di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025)).
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva