Art. 86
[1]Ufficio competente
[2](articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
[3]1. Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva