Art. 96
[1]Esenzioni
[2](articolo unico della legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024)
[3]1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le citta' metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui all'allegato 5, nonche' di quelli relativi ai servizi catastali indicati nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali ((di cui all'allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123)). 2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati nella citata tabella A di cui all'allegato 5 i servizi erogati con modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva