Art. 97
[1]Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna
[2](articolo 7, commi primo e secondo, della legge n. 302 del 1984)
[3]1. Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, nonche' presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe previste dalla tabella B, di cui all'allegato 5, sono raddoppiate. 2. Per le prestazioni di cui al comma 1 rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.
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