Art. 108
[1]Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
[2](articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 69 depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al comma 1 puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.
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