Art. 108

[1]Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale

[2](articolo 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 69 depositando apposito atto di controdeduzioni. 2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al comma 1 puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art108 · fonte su Normattiva