Art. 436 c.p.c. — Costituzione dell'appellato e appello incidentale
[1]L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.
[2]La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito ((...)) di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. 178
[3]Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.
[4]Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
178Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Testo vigente dal 26 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 183 su Normattiva