Art. 121

[1]Proposizione della impugnazione

[2](articolo 65 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Competente per la revocazione e' la stessa corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 107, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile nonche' del giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica. 3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'articolo 107, comma 2. 4. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 96 e 106, in quanto compatibili.

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