Art. 124
[1]Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 21-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[2]1. Quando, per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita' amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle gia' irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.
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