Art. 15
[1]Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
[2](articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonche' alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 2. Il Consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1, relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. 3. Per le corti di giustizia tributaria di secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali corti di giustizia tributaria di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
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