Art. 30
[1]Attribuzioni
[2](articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Il Consiglio di presidenza:
- a)verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b)disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
- c)delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
- d)formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
- e)predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 36, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle corti di giustizia tributaria;
- f)stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
- g)stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni;
- h)stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati e per i giudici tributari;
- i)assicura l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata;
- l)esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente testo unico o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva