Art. 16

[1]Giuramento

[2](articolo 10 del decreto legislativo n. 545 del 1992)

[3]1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio». 2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza. 3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria cui sono destinati. 4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di giustizia tributaria cui sono destinati. 5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art16 · fonte su Normattiva