Art. 22
[1]Vigilanza e sanzioni disciplinari
[2](articolo 15 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria corte, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 2. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. 3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. 4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
- a)i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b)la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c)i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
- d)i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
- e)l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
- f)l'omessa comunicazione al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
- g)il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- h)la scarsa laboriosita', se abituale;
- i)la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- l)l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- m)la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. 5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:
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