Art. 24
[1]Composizione
[2](articolo 17 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed ha sede in Roma. 2. Il Consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici e dai magistrati tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni. 3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento. 4. I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. 5. I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili.
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