Art. 25
[1]Durata
[2](articoli 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e 8, comma 5 terzo periodo della legge n. 130 del 2022)
[3]1. Il Consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni. 2. I componenti del Consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualita' di giudice o magistrato, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
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