Art. 38
[1]Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza
[2](articolo 30 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Fatto salvo quanto previsto da successivi provvedimenti di riorganizzazione, il Consiglio di presidenza e' assistito da un ufficio di segreteria al quale vengono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze due unita' di livello dirigenziale non generale e settantadue unita' di personale amministrativo di livello non dirigenziale, appartenenti al contingente del personale del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 40. 2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, puo' avvalersi dei servizi di cui all'articolo 44.
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