Art. 41
[1]Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria
[2](articolo 33 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive aree di appartenenza dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita, se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'. 3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
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