Art. 45
[1]Gli organi della giurisdizione tributaria
[2](articolo 1 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado di cui all'articolo 1. 2. I giudici tributari applicano le norme del presente testo unico e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
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