Art. 49
[1]Competenza del giudice monocratico
[2](articolo 4-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a ((10.000 euro)). Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. 2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 57, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. 3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente testo unico, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.
Testo vigente dal 20 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva