Art. 75
[1]Esame preliminare del ricorso
[2](articolo 27 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilita' nei casi espressamente previsti, se manifesta. 2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. 3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla corte di giustizia tributaria.
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