Art. 76
[1]Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
[2](articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Contro i provvedimenti del presidente e' ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria. 2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilita' rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 68, commi 1 e 3. 3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie. 4. Scaduti i termini, la corte di giustizia tributaria decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio. 5. La corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
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