Art. 80
[1]Deposito di documenti e di memorie
[2](articolo 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 70, comma 1. 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti puo' depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. 3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
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