Art. 83
[1]Udienza a distanza
[2](articolo 34-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 81 e 82 da remoto. La discussione da remoto e' chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, ed e' depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti e della loro libera volonta' di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.
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