Art. 86
[1]Pubblicazione e comunicazione della sentenza
[2](articolo 37 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.
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