Art. 87
[1]Richiesta di copie e notificazione della sentenza
[2](articolo 38 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. 2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 60, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. 3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.
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