Art. 92
[1]Ripresa del processo sospeso o interrotto
[2](articolo 43 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, che provvede a norma dell'articolo 78. 2. Se entro sei mesi da quando e' stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della corte di giustizia tributaria, quest'ultimo provvede a norma del comma 1. 3. La comunicazione di cui all'articolo 79, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 62, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione puo' essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.
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