Art. 95
[1]Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
[2](articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'articolo 76. 3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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