Art. 108
[1]Testo unico-art. 108
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
[1]Testo unico-art. 108
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1934
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONE PER LE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 77, E R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 108 - POTERE DEL PREFETTO E DEL SINDACO DI FISSARE LA MISURA DELLA SOMMA DA PAGARE ENTRO I LIMITI DEL MINIMO E MASSIMO DELLA PENA STABILITA DALLA LEGGE - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le disposizioni di cui all'art. 77 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (t.u. della legge sulla caccia) e di cui all'art. 108 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. delle leggi comunale e provinciale), con l'attribuire rispettivamente al Prefetto ed al Sindaco il potere di fissare entro i limiti minimo e massimo della pena stabilita dalla legge la misura della somma da pagare a titolo di oblazione, non ledono in alcun modo il principio di eguaglianza, ma soddisfano alla inderogabile esigenza dell'ordinamento di adeguare la norma generale alle particolarita' di ciascun caso concreto: il che e' indispensabile proprio per realizzare nei suoi veri termini il principio di eguaglianza, che, nei casi in questione, si risolve in un principio di giusta proporzione. Cfr.: sent. n. 25/67
Riguarda ancheart. 77 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe, e ordina la restituzione degli atti al pretore di Fermo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASS…
ECLI:IT:COST:1967:123 · leggi il testo integrale
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 del R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 (oblazione per le contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), in riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, sollevata dal pretore di Narni con ordinanza del 18 gennaio 1966; 2) dichiara non fondata la questi…
ECLI:IT:COST:1967:95 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Testo unico-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267…
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Testo unico-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267…
Art. 12
Testo unico-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267…
Art. 14
Testo unico-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267…
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art108 · fonte su Normattiva