Art. 113
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[1]Il Preside e il vice-preside sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
[2]Possono essere revocati con decreto Reale. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva